È entrato in vigore il 14 gennaio il decreto legislativo 196/2021 che limita l’uso delle plastiche monouso, da quella data sono ufficialmente fuori legge palloncini, piatti e contenitori in plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile.
Il decreto è stato emanato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
La Direttiva europea (UE) 2019/904 – entrata in vigore il 3 luglio 2021 – ha prescritto ai Governi di emanare provvedimenti per mettere al bando alcuni prodotti in plastica monouso come: posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso.
Il divieto riguarda non solo gli articoli usa e getta in plastica tradizionale, ma anche quelli in plastica oxo-degradabile (materie plastiche con all’interno additivi) e alcuni attrezzi di pesca contenenti materiale plastico.
Per chi ha prodotti in magazzino e non li ha ancora utilizzati non deve comunque preoccuparsi perché in base all’articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo, “La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1.”
Il commerciante, quindi, non subisce alcun danno economico perché ha il tempo materiale per smaltire le scorte.
Questo l’elenco dei prodotti interessati dal Decreto:
PARTE B riferito all’articolo 5) che definisce nei particolari i prodotti di plastica monouso interessati alle restrizioni circa l’immissione sul mercato:
1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.”
Con questo decreto si punta alla riduzione dei rifiuti, al corretto funzionamento del mercato, a promuovere comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica e, soprattutto, a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
Le sanzioni previste per i contravventori vanno da 5.000 euro a 25.000 euro.
Antonio Delle Monache




